Codice Civile art. 1324 Elenco dei capitoli Documenti collegatiPercorsi argomentali NORME APPLICABILI AGLI ATTI UNILATERALI 1. Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.Documenti collegatiAmbito delle patologie testamentarie suscettibili di confermaAmbito di rilevanza del doloClassificazione dei negozi giuridici in relazione all'aspetto soggettivoCodice CivileConferimento in natura nella collazioneCostituzione della società per azioni per atto unilateraleDisciplina dei meri atti giuridiciDisdetta e mancata disdetta (silenzio)Elementi essenziali del negozio giuridico e del contrattoErrore di fatto ed errore di dirittoErrore ostativo ed errore-vizioForma della procura, costituzione in mora: meri atti e potere rappresentativoIl contratto: definizioneIl negozio giuridicoIl principio consensualisticoInterpretazione del testamentoInterpretazione secondo buona fedeLa forma della procuraNatura giuridica della costituzione in moraNatura giuridica della promessa di pagamento e della ricognizione di debitoNegozi unilaterali:Negozio di fondazione e atto di dotazioneNormativa applicabile al negozio testamentarioNullità sostanziali (negozio testamentario)Prova della simulazione e forma dell'accordo simulatorioRiconoscibilità dell'erroreTeoria della causa sintetica Percorsi argomentali LEGGI >> Codice Civile Aggiungi un commento