Codice Civile art. 132


MANCANZA DELL'ATTO DI CELEBRAZIONE
1. Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l' esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell' articolo 452.
2. Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l' atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova dell' esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.

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