Codice Civile art. 1314


SEZIONE IV Obbligazioni divisibili (OBBLIGAZIONI DIVISIBILI)
1. Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l' obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

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