Codice Civile art. 1303


CONFUSIONE
1. Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l' obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.
2. Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l' obbligazione si estingue per la parte di questo.

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