Codice Civile art. 130


SEZIONE VII Delle prove della celebrazione del matrimonio (ATTO DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO)
1. Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
2. Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

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