Codice Civile art. 1292


SEZIONE III Delle obbligazioni in solido (NOZIONE DELLA SOLIDARIETA')
1. L' obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all' adempimento per la totalità e l' adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l' adempimento dell' intera obbligazione e l' adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

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