Codice Civile art. 129


DIRITTI DEI CONIUGI IN BUONA FEDE
1. Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
2. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155.
(Articolo così sostituito dall'art. 20, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.)

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