Codice Civile art. 1276


INVALIDITA' DELLA NUOVA OBBLIGAZIONE
1. Se l' obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l' obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi.

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