Codice Civile art. 1275


ESTINZIONE DELLE GARANZIE
1. In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1275"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti