Codice Civile art. 1263


ACCESSORI DEL CREDITO
1. Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e con gli altri accessori.
2. Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.
3. Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.

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