Codice Civile art. 1240


RINUNZIA A UNA GARANZIA VERSO CORRISPETTIVO
1. Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l' adempimento dell' obbligazione.

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