Codice Civile art. 124


VINCOLO DI PRECEDENTE MATRIMONIO

Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile tra persone dello stesso sesso dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 33, L. 20 maggio 2016, n. 76, a decorrere dal 5 giugno 2016)

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