Codice Civile art. 1239


FIDEIUSSORI
1. La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.
2. La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l' intero.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1239"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti