Codice Civile art. 1221


EFFETTI DELLA MORA SUL RISCHIO
1. Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l' oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
2. In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l' ha sottratta dall' obbligo di restituirne il valore.

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