Codice Civile art. 1212


REQUISITI DEL DEPOSITO
1. Per la validità del deposito è necessario:
1) che sia stato preceduto da un' intimazione notificata al creditore e contenente l' indicazione del giorno, dell' ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;
2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell' offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito;
4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l' invito a ritirare la cosa depositata.
2. Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito.

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