Codice Civile art. 120


INCAPACITA' DI INTENDERE O DI VOLERE
1. Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
2. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.
(Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 19 maggio 1975, n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia. )

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