Codice Civile art. 1197


PRESTAZIONE IN LUOGO DELL'ADEMPIMENTO
1. Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l' obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.
2. Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l' evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.
3. In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.

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