Codice Civile art. 118


abrogato [DIFETTO D' ETA']
[1. Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola non è pervenuta all'età fissata nel primo comma dell' art. 84, non può essere impugnato quando è trascorso un mese dal raggiungimento di tale età.
2. Non può neppure essere impugnato per difetto di età della moglie, quando la moglie è rimasta incinta]
(Articolo abrogato dall'art. 13, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 118"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti