Codice Civile art. 1167


INTERRUZIONE DELL'USUCAPIONE PER PERDITA DI POSSESSO
1. L' usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.
2. L' interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l' azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.

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