Codice Civile art. 1150


RIPARAZIONI, MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI
1. Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.
2. Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione.
3. L' indennità si deve corrispondere nella misura dell' aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede; se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l' importo della spesa e l' aumento di valore.
4. Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta.
5. Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell' articolo 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, è dovuta un' indennità nella misura dell' aumento di valore conseguito dalla cosa.

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