Codice Civile art. 1148


CAPO II Degli effetti del possesso - SEZIONE I Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa - (ACQUISTO DEI FRUTTI)
1. Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.

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