Codice Civile art. 1145


POSSESSO DI COSE FUORI COMMERCIO
1. Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto.
2. Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l' azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e a beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico.
3. Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, è data altresì l' azione di manutenzione.

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