Codice Civile art. 1122


OPERE SU PARTI DI PROPRIETÀ O USO INDIVIDUALE

1. Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
2. In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.
(Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, a decorrere dal 17 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 1, della medesima legge n. 220/2012)

[Testo previgente, il nuovo testo è in vigore dal 17 giugno 2013:
OPERE SULLE PARTI DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNE
1. I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
2. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. ]

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