Codice Civile art. 1119


INDIVISIBILITÀ

1. Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione [c.c. 1112], a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
(Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, a decorrere dal 17 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 1, della medesima legge n. 220/2012)

[Testo previgente, il nuovo testo è in vigore dal 17 giugno 2013:

1. Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione [c.c. 1112], a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino. ]

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