Codice Civile art. 1111


SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE
1. Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l' autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l' immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri.
2. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.
3. Se gravi circostanze lo richiedono, l' autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.

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