Codice Civile art. 1106


REGOLAMENTO DELLA COMUNIONE E NOMINA DI AMMINISTRATORE
1. Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall' articolo precedente, può essere formato un regolamento per l' ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
2. Nello stesso modo l' amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell' amministratore.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1106"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti