Codice Civile art. 1098


DIVIETO DI DEVIARE ACQUE DI SCOLO O AVANZI D'ACQUA
1. Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi di acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante.

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