Codice Civile art. 1095


USUCAPIONE DELLA SERVITU' ATTIVA DEGLI SCOLI
1. Nella servitù attiva degli scoli il termine per l' usucapionecomincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo.
2. Quando sul fondo servente è aperto un cavo destinato a raccogliere e condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde fanno presumere che il cavo sia opera del proprietario del fondo dominante, purché non vi sia titolo, segno o prova in contrario.
3. Si reputa segno contrario l' esistenza sul cavo di opere costruite o mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo è aperto.

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