Codice Civile art. 108


INAPPONIBILITA' DI TERMINI E CONDIZIONI
1. La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione.
2. Se le parti aggiungono un termine o una condizione l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 108"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti