Codice Civile art. 1055


CESSAZIONE DELL'INTERCLUSIONE
1. Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest' ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l' autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l' indennità fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall' anno successivo.

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