Codice Civile art. 1053


INDENNITA'
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un' indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
2. Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima d' imprendere le opere o d' iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell' articolo 1038.

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