Codice Civile art. 1052


PASSAGGIO COATTIVO A FAVORE DI FONDO NON INTERCLUSO
1. Le disposizioni dell' articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.
2. Il passaggio può essere concesso dall' autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell' agricoltura o dell' industria.

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