Codice Civile art. 1049


SEZIONE III Della somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo (SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA A UN EDIFICIO)
1. Se a una casa o alle sue dipendenze manca l' acqua necessaria per l' alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non è possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve consentire che sia dedotta l' acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessità anzidette.
2. Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell' acqua, che si chiede di dedurre, calcolato per un' annualità. Si devono altresì sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell' articolo 1038.
3. In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalità della derivazione e l' indennità dovuta.
4. Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione può essere soppressa su istanza dell' una o dell' altra parte.

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