Codice Civile art. 1047


SEZIONE II Dell'appoggio e dell'infissione di chiusa - (CONTENUTO DELLA SERVITU')
1. Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l' obbligo però di pagare le indennità e di fare mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno.

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