Codice Civile art. 1040


USO DELL'ACQUEDOTTO
1. Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggiore quantità d' acqua, se l' acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al fondo servente.
2. Se l' introduzione di una maggior quantità d' acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualità e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall' articolo 1038.
3. La stessa disposizione si applica anche quando per il passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte-canale o viceversa.

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