Codice Civile art. 1035


ATTRAVERSAMENTO DI ACQUEDOTTI
1. Chi vuol condurre l' acqua per il fondo altrui può attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.

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