Codice Civile art. 103


ATTO DI OPPOSIZIONE
1. L' atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all' opponente il diritto di farla, le cause dell' opposizione, e contenere l' elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
[2. L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all' ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.]
(Comma abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)

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