Codice Civile art. 1029


SERVITU' PER VANTAGGIO FUTURO
1. E' ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.
2. E' ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l' edificio è costruito o il fondo è acquistato.

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