Codice Civile art. 102


SEZIONE III Delle opposizioni al matrimonio - (PERSONE CHE POSSONO FARE OPPOSIZIONE)
1. I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
2. Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.
Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.
3. Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all' articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.
4. Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l' infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell' età, non possa essere promossa l' interdizione

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 102"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti