Codice Civile art. 1018


PERIMENTO DELL'EDIFICIO
1. Se l' usufrutto è stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l' usufruttuario ha diritto di godere dell' area e dei materiali.
2. La stessa disposizione si applica se l' usufrutto è stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso, però, il proprietario, se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l' area e di valersi dei materiali, pagando all' usufruttuario, durante l' usufrutto, gli interessi sulla somma corrispondente al valore dell' area e dei materiali.

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