Codice Civile art. 1012


USURPAZIONI DURANTE L'USUFRUTTO E AZIONI RELATIVE ALLE SERVITU'
1. Se durante l' usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l' usufruttuario è tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario.
2. L' usufruttuario può far riconoscere l' esistenza delle servitù a favore del fondo o la inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1012"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti