Codice Civile art. 1003


MANCANZA O INSUFFICIENZA DELLA GARANZIA
1. Se l' usufruttuario non presta la garanzia a cui è tenuto, si osservano le disposizioni seguenti:
- gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà all' usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell' usufrutto. L' amministrazione è affidata, con il consenso dell' usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall' autorità giudiziaria;
- il danaro è collocato a interessi;
- i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell' usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, è fatta dall' autorità giudiziaria;
- le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a interesse.
2. In questi casi appartengono all' usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.
3. Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l' uso, il proprietario può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L' usufruttuario può nondimeno domandare che gli siano lasciati i mobili necessari per il proprio uso.

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