Codice Civile art. 1000


RISCOSSIONE DI CAPITALI
1. Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d' usufrutto, è necessario il concorso del titolare del credito e dell' usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all' altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti.
2. Il capitale riscosso dev' essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l' usufrutto. Se le parti non sono d' accordo sul modo d' investimento, provvede l' autorità giudiziaria.

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