Codice Civile 1865 del 1865 numero 2358 art. 1821


1. L'obbligazione risultante da un prestito in danari è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto.
2. Accadendo aumento o diminuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituire questa somma che nella specie in corso al tempo del pagamento.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile 1865 del 1865 numero 2358 art. 1821"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti