Codice Civile 1865 del 1865 numero 2358 art. 1449


1. La vendita può essere fatta puramente e semplicemente, o sotto condizione sospensiva o risolutiva.
2. Può altresì avere per oggetto due o più cose alternativamente.
3. In tutti questi casi l'effetto di essa è regolato dai principi generali dei contratti.

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