Codice Civile 1865 del 1865 numero 2358 art. 1155


1. Il proprietario di un edifizio è obbligato per danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta per mancanza di riparazione o per un vizio nella costruzione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile 1865 del 1865 numero 2358 art. 1155"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti