Codice Civile 1865 del 1865 numero 2358 art. 1014


1. La collazione è dovuta soltanto dal discendente coerede al suo coerede secondo l'art. 1001. Essa non è dovuta nè ad altri eredi, nè ai legatari, nè ai creditori ereditari, salvo che vi sia disposizione contraria del donante o testatore, e salvo che ciò è stabilito nell'art. 1026.
2. Il donatario perciò o il legatario della porzione disponibile, che sia insieme erede legittimario, può pretendere la collazione al solo effetto di stabilire la quota della sua legittima, e non mai per integrare la porzione disponibile.

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