Clausole limitative della proponibilità di eccezioni



L'art. 1462 cod.civ. prevede un particolare strumento di protezione della posizione giuridica di un contraente, il quale può assicurarsi la possibilità di inibire all'altra parte la praticabilità dei rimedi di cui agli artt. 1460 e 1461 cod.civ., nonchè la possibilità di agire subito per la risoluzione del contratto.

La corrispettività implica che uno dei contraenti si può rifiutare di adempiere la propria prestazione se contestualmente l'altra non adempie la sua: si tratta di un principio stabilito nell'interesse delle parti che, pertanto, vi possono rinunziare nota1.

La legge prevede, per l'appunto, all'art. 1462 cod.civ. la possibilità che venga introdotta una rinunzia preventiva di una parte ad avvalersi sia dell'eccezione di inadempimento, sia della facoltà di sospensione dell'adempimento (c.d. clausola solve et repete = paga e poi chiedi la ripetizione di quanto pagato). Quando siffatta pattuizione sia stata introdotta nel contratto, la parte che ne è gravata non può opporre all'altra le dette eccezioni allo scopo di evitare o di differire l'esecuzione della prestazione che gli faccia carico (es: il conduttore non può differire il pagamento dei canoni allegando la mancata esecuzione delle riparazioni da effettuarsi nell'appartamento).

La clausola non vale a precludere completamente ogni eccezione relativa all'inadempimento dell'altra parte, bensì, come è stato rilevato dalla giurisprudenza, quelle afferenti all'esecuzione delle prestazioni, quali ad esempio l'inesatto adempimento (Cass. Civ. Sez. II, 6697/94 ) nota2. Essa si differenzia, perchè oggetto di apposita pattuizione, dall'analoga clausola afferente ai rapporti tra fisco e cittadino, dichiarata costituzionalmente illegittima (Cass. Civ. Sez. II, 759/94 ).

La norma in esame chiarisce che l'ambito del patto in esame è limitato alla patologia della risolubilità: infatti essa non produce effetto in relazione alle eccezioni basate sulla nullità ( a fortiori, si ritiene, sull'inesistenza), annullabilità e rescindibilità del titolo, le quali vengono radicalmente a minare le fondamenta stesse del negozio nota3.

La pattuizione limitativa della responsabilità, quand'anche venga ad essere efficace perchè operante nell'ambito predetto, non vale sempre e comunque a rendere indifferibile l'effettuazione della prestazione dovuta: il II°comma art. 1462 cod.civ. prevede infatti che, qualora il giudice riconosca l'esistenza di gravi motivi nota4, può sempre sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una idonea cauzione (Cass. Civ. Sez. II, 10697/94 ).

La clausola in esame è tra quelle che, ai sensi dell'art. 1341 cod.civ. , debbono, in quanto vessatorie, essere oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte del contraente non predisponente nota5. Anche la specifrica disciplina dettata dal Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005 n.206) in tema di clausole vessatorie nell'ambito dei contratti tra professionista e consumatore prevede espressamente (lettere r) e t) II comma art.33 del Codice, sostanzialmente reiterativo del modo di disporrre dell'art. 1469 bis cod.civ.) il patto in considerazione tra quelli che si presumono, fino a prova contraria, avere natura vessatoria, ciò che ne comporta la nullità.

Note

nota1

Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.556.
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nota2

V. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.960. Opinione contraria viene espressa da Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p.359, secondo il quale "la distinzione tra eccezione di totale inadempimento ed eccezione di inesatto adempimento appare difficilmente giustificabile, posto che il convenuto esercita comunque un rimedio contro l'inadempimento".
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nota3

Tra gli altri Patti, Le condizioni generali di contratto e contratti del consumatore, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p. 329; Chinè, Contrattazione standardizzata, in Trattato dir. priv., diretto da Bessone, Torino, 2000, p.525.
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nota4

Bigliazzi Geri, Brevi note sui "gravi motivi" di cui al comma 2 dell'articolo 1462 del codice civile, in Studi sulla buona fede, Milano, 1975, p.452 e ss., individua i "gravi motivi" in relazione al criterio oggettivo e relazionale della buona fede. Sul punto si vedano anche Tamponi, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1541; Roppo, Il contratto, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, p.992.
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nota5

Così Lener , Condizioni generali di contratto, clausola "solve et repete" e tutela della prevaricazione, in Foro it. 1976, I, p.2621; Costanza, in Comm. cod. civ., a cura di Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.851; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.836.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • BIGLIAZZI GERI, Brevi note sui gravi motivi di cui al comma 2 dell'art. 1462 del codice civile, Milano, Studi sulla buona fede, 1975
  • CHINE', Contrattazione standardizzata, Torino, Tratt.dir.priv., dir.da Bessone, XIII, 2000
  • COSTANZA, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LENER, Condizioni generali di contratto, clausola solve et repete e tutela della prevaricazione, Foro it., I, 1976
  • PATTI, Le condizioni generali di contratto e i contratti del consumatore, Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, I, 1999
  • ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001
  • TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, Torino, I contratti in generale, II, 1999

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