Clausole di prelazione improprie in materia di società di capitali



La clausola di prelazione prevista in tema di cessione di azioni o di quote di società a responsabilità limitata costituisce un vincolo rispetto ai trasferimenti a titolo oneroso effettuati verso un corrispettivo fungibile. E' soltanto in tema di atti onerosi che la posizione personale dell'acquirente si pone in modo indifferente per chi vende. Ricevere in contanti 100 da Tizio piuttosto che da Caio non cambia per l'alienante. Ne segue, al contrario, l'impossibilità di configurare una prelazione in caso di alienazione effettuata verso corrispettivo infungibile (permuta) o a titolo gratuito, sia per atto tra vivi, sia mortis causa . Quest'ultimo tema introduce eventualmente l'apprezzamento del gradimento in relazione all'ingresso del beneficiario della liberalità (cfr. l'art. 2355 bis cod. civ. in tema di società per azioni e l'art. 2469 cod. civ. in materia di società a r.l.). Per tale motivo se ne darà conto separatamente.

Come valutare l'ammissibilità e la valenza giuridica della clausola, da considerarsi atipica, con la quale si stabilisca che, nel caso in cui il socio intenda alienare le azioni o le quote, la stima del valore debba esser effettuata da terzi (c.d. prelazione impropria)?

La previsione si propone di evitare elusioni del patto di prelazione semplici da attuare (con la previsione di prezzo simulatamente esorbitante), svolgendo, sotto questo aspetto, un' indubbia funzione di rafforzamento della compattezza della compagine sociale. In generale non si può negarne pertanto l'ammissibilità (Tribunale di Alba, 14/01/1998 ) nota1.

E' stato tuttavia deciso nel senso della nullità di una clausola che avesse quale effetto quello di determinare l'alienazione della quota per valore inferiore a quello di mercato (Tribunale di Trieste, 19/12/1993).

L'entrata in vigore della riforma del diritto societario non pare avere innovato questo quadro, se non nel senso di ribadire il principio dell'applicazione di criteri oggettivi ai fini dell'indicazione del valore effettivo della partecipazione sociale. Si pensi al fatto che sia l'art. 2437 ter cod. civ. , richiamato dall'art. 2355 bis cod. civ. (in tema di società per azioni), sia l'art. 2473 cod. civ. , al quale a propria volta rinvia l'art. 2469 cod. civ. (per le società a r.l.) fanno riferimento a canoni oggettivi, quando non all'eterodeterminazione rimessa a soggetti estranei rispetto alla società, ai soci ed agli organi sociali. E' stata pertanto ribadita la liceità della clausola in esame (Tribunale di Verona, 04/10/2010) anche sotto il profilo della funzionalità della stessa al superamento el conflitto di interessi che si verifica allorquando si riscontri una coincidenza tra la figura soggettiva dei cedenti e quella dei componenti dell'organo amministrativo. Appare infati evidente come in questo caso si palesi addirittura opportuna l'attribuzione ad un terzo in veste di arbitratore del compito di determinare il valore della partecipazione sociale.

Note

nota1

In tal senso anche la dottrina dominante: D'Orazi, Della prelazione legale volontaria, Milano, 1950, p. 158; Bonilini, La prelazione volontaria, Milano, 1984, p. 42; Carresi, Il contratto, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1987, p. 291.
top1

Bibliografia

  • BONILINI, La prelazione volontaria, Milano, 1984
  • CARRESI, Il contratto, Milano, Tratt. dir.civ. dir da Cicu-Messineo cont. Mengoni, 1987
  • D'ORAZI FLAVONI, Della prelazione legale e volontaria, Milano, 1950

Prassi collegate

  • Studio n. 158-2012/I, Questioni in tema di prelazione statutaria

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Clausole di prelazione improprie in materia di società di capitali"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti