Clausole di esonero da responsabilità



Il debitore ed il creditore possono accordarsi per stabilire aggravamenti o attenuazioni della diligenza richiesta in linea di principio dal legislatore. E' tuttavia nullo il patto in forza del quale la responsabilità del debitore viene preventivamente esclusa o limitata per dolo o per colpa grave (I comma art. 1229 cod.civ.).

La nullità in esame, secondo la prevalente lettura della norma predetta nota1, non implica la nullità dell'intero contratto al quale la clausola fosse stata apposta (art. 1419 cod.civ. ).

La ratio del divieto è talvolta ricondotta genericamente alla contrarietà al principio di buona fede nota2, altre volte più specificamente motivata con il difetto di giuridicità del vincolo contrassegnato da una pattuizione di tal specie nota3. In conseguenza di essa, infatti, l'adempimento dipenderebbe dal mero arbitrio dell'obbligato né più nè meno di quanto accade nell'ipotesi dell'assunzione di un obbligo subordinatamente ad un evento dedotto sotto condizione sospensiva che dipenda dalla mera volontà del debitore: non a caso la sanzione della nullità è la medesima (art. 1355 cod.civ.).

Libere le parti di non assoggettare alle regole del diritto i propri rapporti, così da qualificarsi come amicali, di cortesia. Quando tuttavia esse intendessero presidiarli e difenderli secondo le regole del diritto, la legge prevede un minimo inderogabile di tutela per il creditore, tutela che si sostanzia nella impossibilità per il debitore di essere preventivamente esonerato per la mancata osservanza di macroscopiche regole di diligente condotta.

Rimane salva la possibilità che l'esonero riguardi la colpa lieve, vale a dire l'inosservanza non volontaria di regole di prudenza e diligenza nell'adempimento.

Le predette clausole rivestono grande importanza in ogni settore, con speciale riferimento ai rapporti tra l'impresa ed il consumatore o l'utente in genere. E' per tale motivo che, ai sensi dell'art. 1341 cod.civ. , la relativa pattuizione costituisce una delle clausole che vanno specificamente approvate per iscritto nota4. Inoltre il Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) annovera tra le clausole che si presumono fino a prova contraria vessatorie, dunque nulle, quelle di esonero da responsabilità di cui alla lettera a) e q) del II comma dell'art. 33. Il successivo art.36 prevede altresì la nullità, senza che assume rilevanza la contrattazione individuale, della clausola che escluda o limiti la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista stesso.

La notevole rilevanza del problema spiega gli sforzi intesi ad eludere la portata della regola in esame. Frequentemente si ricorre ad una limitazione dell'oggetto del contratto: ad esempio si stabilisce a priori che il servizio di cassetta di sicurezza ha per oggetto la conservazione e la custodia di cose che non eccedono un determinato valore, ponendo addirittura il divieto di introdurre nella cassetta beni di valore più elevato. E' inoltre necessario rilevare, sempre in riferimento a modalità elusive del principio qui in esame, che l'apposizione ad un contratto di una clausola penale, ogniqualvolta l'entità della penale sia di importo particolarmente esiguo, può in concreto svolgere una funzione del tutto opposta a quella usuale: non già predeterminare l'ammontare del danno di modo che il creditore ne risulti agevolato, bensì, al contrario, limitare l'ammontare del danno risarcibile (Cass. Civ. Sez. III, 7061/97) nota5.

Riprendendo la disamina del primo aspetto citato, è chiaro che la connotazione del limite ufficialmente afferente all'oggetto del contratto, in realtà attiene alla misura della responsabilità di una delle parti del contratto (Cass. Civ. Sez. I, 8820/95 ; Cass. Civ. Sez. I, 750/97; Cass. Civ. Sez. I, 4604/89) nota6. Diversamente sarebbe a dirsi qualora il debitore rifiutasse di ricevere (ai fini della lavorazione, della custodia, etc.) la consegna di cose in quanto aventi caratteristiche o valore diversi o superiori da quelli prefissati: non è tuttavia possibile assumerli in carico (ovvero comunque consentire l'incontrollata introduzione di essi, come avviene per le cassette di sicurezza, la cui natura è tale da servire funzionalmente allo scopo di custodire beni preziosi) ed allegare successivamente la limitazione quanto all'oggetto.

Alla luce di quanto sopra devono essere intese pertanto le clausole di limitazione previste nell'ambito di ciascun singolo contratto: si pensi alla compravendita (Tribunale di Roma, 20 ottobre 1979; Cass. Civ. Sez. III, 1918/75), all'appalto (Cass. Civ. Sez. III, 3288/84), al trasporto (Cass. Civ. Sez. III, 4634/97 ) (in relazione al quale tuttavia si pongono regole specifiche contenute nel codice della navigazione: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 2643/84 oppure in altre leggi speciali: si pensi all'art. 1 della Legge 450/85, dettata in tema di tariffe c.d. "a forcella" che prevede un risarcimento limitato, salva la prova della colpa grave il cui onere viene posto a carico del vettore: cfr Cass. Civ., Sez. III, 20896/13).

Per quanto attiene al contratto di leasing finanziario occorre brevemente evocare la particolare struttura di esso, caratterizzato dalle figure soggettive dell'utilizzatore (il debitore), del concedente (il creditore che concede in leasing il bene) e del fornitore (che produce o vende il bene oggetto della locazione finanziaria). Qualora il bene venga direttamente consegnato dal fornitore all'utilizzatore, si è deciso che la clausola del contratto intercorrente tra utilizzatore e concedente, con la quale viene posto a carico del primo il rischio della mancata consegna, non violi l'art. 1229 cod.civ., in quanto il concedente ha unicamente l'obbligazione di determinare l'insorgenza in capo al fornitore dell'obbligo ad effettuare la detta consegna (Cass. Civ. Sez. III, 6862/93).

La regola in esame rinviene applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale, con particolare riferimento all'intreccio con quella contrattuale: si pensi al contratto di assicurazione che garantisca il rischio della altrui condotta dolosa o gravemente colposa (Cass. Civ. Sez. III, 1502/97 ;Cass. Civ. Sez. I, 3890/88 ) nota7.

Il II comma dell'art. 1229 cod.civ. prescrive altresì la nullità di qualsiasi patto di esonero o limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Il primo problema che si pone a proposito della disposizione è se la citazione del fatto degli ausiliari autorizzi l'interprete a ritenere che, stante il corrispondente difetto di menzione nel I comma dello stesso articolo, siano, al contrario, ammissibili i patti di esonero da responsabilità per dolo e colpa grave degli ausiliari ogniqualvolta ciò non costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. Sembra che la giurisprudenza segua questa logica, corrispondente ad una interpretazione a contrario (Cass. Civ. Sez. III, 2938/75) nota8.

Qualora si ponga mente alla particolare struttura della responsabilità per il fatto degli ausiliari (non già avente carattere oggettivo, bensì fondata sul dolo o sulla colpa, imputate per relationem al debitore) diviene evidente l'impraticabilità di un tale esito ermeneutico: per il debitore sarebbe infatti sufficiente far eseguire da un addetto la prestazione avendo preventivamente esclusa la propria responsabilità per dolo o colpa grave del primo.

Il patto di esonero o limitazione per la responsabilità che abbiamo esaminato non deve essere confuso con la stipulazione che abbia ad oggetto il trasferimento della responsabilità ad un altro soggetto rispetto a colui che vi sarebbe tenuto: i divieti che valgono per il primo non possono dirsi applicabili al secondo, con il quale si mira non già ad escludere variamente la garanzia, bensì a porla a carico di un diverso soggetto senza violazione del diritto al risarcimento del danneggiato (Cass. Civ. Sez. III, 1543/80 ).

Note

nota1

Cfr. Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p.619.
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nota2

Così Auletta, in Riv.dir.nav., 1952, I, p.192.
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nota3

Esprime questa opinione Barassi, Teoria generale delle obbligazioni, III, Milano, 1948, p.380.
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nota4

Il Bianca, Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 474, precisa che il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art.1342 cod.civ. rileva solo per le clausole lecite di esonero da responsabilità (cioè per colpa lieve, non contrarie all'ordine pubblico), mentre le clausole di esonero da responsabilità per dolo o colpa grave sono vietate a prescindere dalla loro specifica approvazione per iscritto (art.1229 cod.civ. ).
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nota5

Analogamente Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1997, p.68.
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nota6

Particolarmente critico nei confronti di questa prassi Benatti, Le clausole di esonero da responsabilità nella prassi bancaria, in Le operazioni bancarie, a cura di Portale, I, Milano, 1978, p.167, il quale, esaminando le condizioni generali bancarie, ritiene che le clausole formulate come limitative dell'oggetto del contratto non possono essere ritenute lecite in assoluto, dovendosi accertare caso per caso se esse rappresentano un abuso della libertà negoziale per mascherare l'esclusione della responsabilità per inadempimento.
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nota7

Di questo parere anche Breccia, cit., p.622. Contra Benatti, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, per il quale il mancato rinvio dell'art.2056 cod.civ. all'art.1229 cod.civ. avrebbe l'univoco significato di escludere l'applicabilità di detta norma alla responsabilità extracontrattuale. Le eventuali clausole di esonero da responsabilità extracontrattuale sarebbero perciò clausole atipiche soggette alla disciplina dell'art.1322 cod.civ..
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nota8

Contrario Breccia, cit., p. 620, per il quale una diversa disciplina dei due ordini di ipotesi non sembra avere una coerente giustificazione razionale.
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Bibliografia

  • AULETTA, Riv.dir.nav., I, 1952
  • BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, III, 1948
  • BENATTI, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • BENATTI, Le clausole di esonero da responsabilità nella prassi bancaria, Milano, Le operazioni bancarie, I, 1978
  • BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Branca e Scialoja, 1979
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991

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